Note sugli Ordini cavallereschi

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La Santa Sede e gli Ordini Cavallereschi: doverosi chiarimenti (Prima parte)

Una puntualizzazione sulla nota emessa lo scorso 16 ottobre dalla Segreteria di Stato

di Fabio Adernò, canonista

CITTA’ DEL VATICANO, domenica, 21 ottobre 2012 (ZENIT.org) – In data 16 ottobre 2012 la Segreteria di Stato di Sua Santità ha emesso un documento dal titolo: “Precisazione sugli Ordini Equestri”, nel quale si riafferma il principio secondo il quale la Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosce e tutela solo il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Resa pubblica in Nostre Informazioni dell’Osservatore Romano del 17 ottobre, la nota verrà prossimamente pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis.

Al di là del contenuto di immediata comprensione, abbastanza cristallino anche agli occhi di quanti non sono molto esperti dell’argomento, tale precisazione della Segreteria di Stato urge, tuttavia, di una spiegazione particolareggiata e specifica circa il contenuto subliminare, vale a dire sui restanti Ordini (o pseudo-tali) che nella predetta nota non sono contemplati.

Il presente contributo non vuole dunque essere uno studio scientifico di diritto araldico, ma solo una ulteriore puntualizzazione.

La nota della Segreteria di Stato ribadisce quanto già pubblicato sull’Osservatore Romano il 4 luglio 2002, e soprattutto il dettagliato elenco di Ordini NON riconosciuti dalla Santa Sede pubblicato sull’Osservatore Romano del 21 marzo 1952 (ripreso poi dalla Rivista Araldica[1952], pp. 182-183).

a proposito di ordini cavallereschi…

Ecco il testo della nota:

«La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all’atteggiamento della Santa Sede nei confronti degli Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato: Oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito.

Tutti gli altri Ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali – non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi. […]».

In quest’ultimo capoverso la locuzione “tutti gli altri Ordini” ha un valore ben preciso.

Va infatti specificato che né in quest’ultimo intervento né nei precedenti la Santa Sede fa menzione di quegli ordini cosiddetti Dinastici o Familiari, così come non contempla nel detto riconoscimento, ovviamente, tutti quegli ordini cavallereschi nazionali dei vari Stati sovrani.

La nota si riferisce solo ai gruppi di “nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali”.

La ragione di un simile provvedimento è data, infatti, dalla prassi sempre più diffusa di dar vita a gruppi che si autodefiniscono “ordini” e che, millantando continuità storiche con antiche tradizioni cavalleresche ed i carismi specifici di aviti Ordini soppressi o estinti, spacciano i loro titoli come validi e prestigiosi, chiedendo e ottenendo, sovente, di celebrare le loro adunate in chiese e cappelle, a partire delle cosiddette cerimonie di investitura.

La Santa Sede, dunque, interviene per chiarire chi sia titolare di un diritto ad un trattamento di attenzione (ecco il significato della locuzione “riconosce e tutela”) e chi no, onde evitare commistioni sgradite e inopportune tra quelle degnissime istituzioni ed altri sodalizi che altro non sono che “pergamenifici” e congreghe di quelli che volgarmente si chiamano “pataccari”.

Tuttavia la nota della Segreteria di Stato, non fa menzione degli Ordini cosiddetti Dinastici o Familiari.

Come si classificano gli Ordini cavallereschi?

Una prima suddivisione degli Ordini Equestri risale al XVI sec., quando Sansovino, nella sua opera “Dell’origine dei Cavalieri” (1566), distingue i cavalieri in tre categorie: “Cavalieri di Croce” (e dunque gli Ordini “crocesignati”, quali appunto l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme poi ‘di Malta’, l’Ordine Teutonico, l’Ordine del Tempio di Gerusalemme, soppresso nel 1314), “Cavalieri di Collana” (gli Ordini dinastici creati dalle più insigni Case Regnanti d’Europa, come l’Ordine Supremo della Ss.ma Annunziata, della Giarrettiera, di San Michele dell’Ala, del Toson d’Oro) e “Cavalieri di Sperone” (cioè gli investiti dai Pontefici e dai Sovrani, o, successivamente, da feudatari e cavalieri anziani).

Nel tempo tale suddivisione non fu più sufficiente e le scienze araldiche distinsero gli Ordini in: ereditari, militari, onorari e religiosi.

Attualmente, secondo il diritto araldico, gli Ordini si distinguono in:

– Ordini statuali (detti anche “di Merito”), vale a dire quegli Ordini che formano il patrimonio araldico di uno Stato nazionale, nati con lo scopo precipuo di premiare benemerenze civili e militari dei cittadini, e giuridicamente si fondano sulla sovranità dello Stato che li istituisce (per l’Italia: l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’Ordine al Merito del Lavoro, l’Ordine Militare di Vittorio Veneto, l’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, l’Ordine Militare d’Italia);

– Ordini Equestri Pontifici, cioè gli Ordini cavallereschi conferiti direttamente dal Regnante Pontefice mediante Lettere Apostoliche; tali Ordini sono anche Ordini di Merito, poiché conferiti per premiare le benemerenze e i servigi resi alla Chiesa e alle opere cattoliche. Essi possono essere a cosiddetta “collazione diretta” (e lo sonol’Ordine Supremo del Cristo, l’Ordine della Milizia Aurata o dello Speron d’Oro, l’Ordine Piano, l’Ordine di San Gregorio Magno e l’Ordine di San Silvestro Papa) o di“subcollazione” (quali l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l’Ordine di Santa Maria Teutonica detto semplicemente ‘Ordine Teutonico’), in quanto concessi per delegazione apostolica e quindi posti sotto la “protezione” della Santa Sede.

– Ordini Sovrani: l’unico di questa categoria è il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, comunemente noto come Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM). La natura giuridica dell’Ordine Gerosolimitano consta di due soggetti: la Religione, cioè la regola religiosa che è la norma di vita dei membri, e l’Ordine Cavalleresco ad essa collegata. Nello SMOM il Principe Gran Maestro, Capo della Religione e Capo Supremo dell’Ordine cavalleresco, unitamente al Sovrano Consiglio, appare come il soggetto titolare di tale sovranità. Ecco perché il Sovrano Militare Ordine di Malta è l’unico Ordine sovrano, soggetto di diritto internazionale che intrattiene rapporti diplomatici con oltre settanta Stati nazionali ed esercita pleno jure il diritto di legazia attivo e passivo anche presso gli organismi sovranazionali.

 

PART II

LA SANTA SEDE E GLI ORDINI CAVALLERESCHI: DOVEROSI CHIARIMENTI (SECONDA PARTE)

Una puntualizzazione sulla nota emessa lo scorso 16 ottobre dalla Segreteria di Stato

CITTA’ DEL VATICANO, lunedì, 22 ottobre 2012 (ZENIT.org) – All’interno di questa categoria si considerano anche i cosiddetti Ordini familiari, vale a dire quegli Ordini che, pur appartenendo al patrimonio araldico di una Famiglia Reale sovrana o già sovrana, non furono mai messi a disposizione della Nazione.

La Santa Sede si premura a puntualizzare che Essa, nella sua prudenza, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Risulterebbe pertanto non contemplato, ad esempio, l’Ordine Teutonico, che pure è un ordine di subcollazione ed una specialissima realtà cavalleresca che l’Annuario Pontificio annovera tra gli Ordini religiosi maschili, nella categoria dei canonici regolari, i cui membri sono divisi in Cavalieri d’Onore (che emettono la professione dei precetti evangelici della perfezione cristiana) ed in Familiari o Mariani (che ne costituiscono una sorta di Terz’Ordine). Tuttavia, il non essere elencato nella nota della Segreteria di Stato non priva di certo l’Ordine Teutonico del riconoscimento e della tutela da parte della Santa Sede.

Segnatamente per quanto attiene all’Italia, allo stesso modo devono essere considerati anche gli Ordini dinastici e familiari, quali l’Ordine Supremo della Ss.ma Annunziata e l’Ordine Ospedaliero dei SS. Maurizio e Lazzaro (Real Casa di Savoia), il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (l’unico superstite tra i sei Ordini patrimonio araldico della Real Casa di Borbone-Due Sicilie), il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire e l’Ordine del Merito di San Giuseppe di Toscana (patrimonio araldico della Reale e Imperiale Casa d’Asburgo-Lorena di Toscana).

A tali storiche e prestigiose istituzioni cavalleresche, nate e approvate dalla Santa Sede nel corso dei secoli quale segno di attenzione paterna del Sovrano Pontefice nei confronti dei Principi cristiani, la Sede Apostolica riconosce dignità ed autonomia giuridica e, segnatamente, canonica, essendo esse configurate tra le associazioni di fedeli di cui ai cann. 298-311 del Codice di Diritto Canonico, in combinato disposto con la mente del can. 114 che, riassumendo la tradizione canonistica in materia di enti tutelati e riconosciuti dall’Ordinamento canonico, enuncia come fini propri di un ente quelli propri della missione della Chiesa, cioè «le opere di pietà, di apostolato e carità, sia spirituali che temporali».

Canonisticamente parlando, tali istituzioni cavalleresche dinastiche-familiari (e solo quelle sopra enumerate, perché le uniche superstiti) sono dunque delle Associazioni di fedeli (perché inquadrate dai cann. 298, §1 e 301, §3 CIC) di Diritto Pontificio (perché l’Autorità erigente o concedente il patrocinio fu la Sede Apostolica (cf. can. 312, §1, n.1 CIC)): queste due precisazioni sfatano pertanto ogni dubbio circa la possibile ricomprensione di detti Ordini Dinastici nella locuzione “tutti gli altri Ordini” del testo della nota.

Gli Ordini dinastici e familiari di Case Reali o Imperiali cattoliche sono configurati all’interno delle categorie giuridiche canoniche di “persone giuridiche ecclesiastiche”, anticamente dette anche “persone morali”, “enti giuridici”, “corpi morali”, “personae canonicae”, cioè quelle «universitas sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singuloroum finem trascendit, ordinatae» (can. 114).

Essi, dunque, non possono che godere della considerazione giuridica di quell’Ordinamento che ne detta le qualità, ma in quanto Ordini che rientrano nel patrimonio araldico di Case ex regnanti sarebbe stato ultroneo contemplarli nella nota della Segreteria di Stato, perché il riconoscimento ed il patrocinio della Santa Sede fu loro già accordato illo tempore.

Stessa riflessione, per analogia, si fa per l’Ordine Teutonico, che, come si è detto, pur essendo un Ordine cavalleresco è, a ragione dei suoi statuti, anche un Ordine religioso di canonici regolari.

Non è poi indifferente notare che la precisazione della Segreteria di Stato del 16 ottobre scorso, nell’enumerare gli unici due Ordini riconosciuti e tutelati dalla Santa Sede, segua le precedenze diplomatiche sancite dalla tradizione araldica per le quali, immediatamente dopo gli Ordini Equestri Pontifici (che precedono sempre tutti gli altri a ragione del Supremo collatore, titolare di ogni potestà diretta e indiretta perché Vicario di Cristo) vi è il Sovrano Militare Ordine di Malta (a ragione della sua sovranità e indipendenza) e, a seguire, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (perché Ordine di subcollazione pontificia e dunque semi-indipendente, che pur gode di protezione della Sede Apostolica e di personalità giuridica canonica secondo i principi sopra enunciati).

Sembrerebbero bizantinismi quelli appena riferiti, eppure il fine della nota è contenuto nell’ultimo paragrafo dove si dice espressamente che «Ad evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell’uso indebito di luoghi sacri, e ad impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l’uso delle Chiese e cappelle per le cosiddette “cerimonie di investitura”».

Si tratta, pertanto, di una finalità morale e di ordine pubblico ecclesiastico che la Segreteria di Stato, nella sua attenta vigilanza, ha voluto trasmettere alla sollecitudine dei Pastori e dei fedeli, al fine di evitare frodi e illeciti.

Particolarmente significativo è l’invito a non concedere l’uso di chiese o cappelle per le cerimonie di tali sedicenti ordini, cosa che accade con una certa frequenza attesa la buonafede e l’incompetenza in materia da parte di parroci e rettori, che spesso addirittura vengono persino coinvolti in cerimonie pittoresche ed insigniti essi stessi quali membri.

Parallelo a questo invito, vi è senz’altro ricompreso nell’espressione «riconosce e tutela» un incoraggiamento ai Pastori a promuovere e favorire le iniziative e le attività benefiche e caritatevoli degli Ordini ed Associazione riconosciute, ed è certo che nel verbo «tutela» vada anche letto un invito ad essere ben disposti verso tali realtà laicali, concedendo – se già non ne dispongano – luoghi e mezzi per esercitare il loro specifico carisma, assegnando pertanto loro l’uso di cappelle o rettorie, procurando che possano godere di degna assistenza spirituale attraverso il ministero costante di un sacerdote, rendendoli partecipi della vita pubblica della Chiesa particolare invitandoli a partecipare alle celebrazioni di maggior rilievo a testimonianza del servizio profuso e magari usufruendo delle peculiarità che alcuni di essi possono offrire (si pensi, ad esempio, al Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta o ai suoi ambulatori e servizi ospedalieri in genere).

Così facendo diventerà chiaro ed evidente che quel “riconoscimento” e quella “tutela” cui si riferisce la Segreteria di Stato sono elementi tangibili della sollecitudine della Chiesa, che di molti carismi si compone.

Sarebbe auspicabile che la nota venga recepita e applicata in ogni Diocesi con cura e attenzione, evitando di cadere nelle reti di millantatori di cui le tristi pagine delle frodi sono gravide, a causa della sollecitazione di quel pur naturale senso di riscatto sociale ma anche di vuota vanità che non smette mai di sedurre le coscienze.

I valori della cavalleria cristiana sono di ben altro livello e di ben altro tenore, e superano di gran lunga gli orli di mantelli colorati, decorazioni fiammanti, spade e cerimonie da sapore medievale: l’animo del cavaliere cristiano, che aderisce al carisma di un vero Ordine Equestre, è il senso della fede e della carità operosa, non chiassosa ed efficace verso gli ultimi e i bisognosi, affetti tanto da povertà materiali quanto da povertà spirituali.

La nota della Segreteria di Stato porti luce sulla questione degli ordini cavallereschi e faccia comprendere che non sono fenomeni da sottovalutare o da ritenere come rappresentazioni più o meno pittoresche, ma sono realtà da tenere in degna considerazione e monitorare anche per un corretto esercizio della pastorale dei laici.